Il Cyber bullismo è un fenomeno in netta espansione che non ha ancora ottenuto una definizione univoca. Nel 2009 la Commissione Europea lo ha definito come “ripetuta molestia verbale o psicologica condotta da un individuo o da un gruppo contro altri attraverso servizi online e mezzi telefonici”.

Il Cyber bullismo, più correttamente identificato come “abuso digitale”, è caratterizzato dai seguenti elementi:

·         L’uso di mezzi elettronici o digitali;

·         L’intenzione di causare un malessere;

·         Il senso di anonimato;

·         L’apparente mancanza di responsabilità;

·         La pubblicità della violenza;

Il Cyber bullismo colpisce in particolare i più giovani. Quando invece sia coinvolto un adulto è più corretto parlare di molestie informatiche o Cyber Stalking, in entrambi i casi un crimine che può avere gravi ripercussioni legali.

L’assenza di una definizione comune di Cyber bullismo ne rende difficoltosa la raccolta e l’interpretazione dei dati statistici.

Nonostante ciò è bene sottolineare che, secondo numerosi studi fatti su bambini tra i 9 ed i 16 anni, oltre la metà di essi risultino esser stati vittime di Cyber bullismo almeno una volta. Di questa metà tra il 6 ed il 12% (con un trend in aumento) è stato vittima per un periodo prolungato di tempo.

In Unione Europea il fenomeno pare esser maggiormente concentrato negli stati membri nord-orientali. Secondo uno studio del 2017 in Italia si ritiene sia vittima di Cyber bullismo l’8% dei giovani.

A livello internazionale non esiste una politica comune di contrasto al Cyber bullismo.

Un’importante norma internazionale applicabile al Cyber bullismo riguarda l’art. 19 della Convenzione ONU che sancisce i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC) al fine di garantire protezione da tutte le forme di violenza incluse quelle che avvengano on-line.

Nel 2017 l’Italia ha approvato legge n. 71/2017 di contrasto al Cyber bullismo la quale definisce il fenomeno:

“Qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  più  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

E’ prevista una tutela essenziale per le vittime, le quali possono produrre istanza  per l’oscuramento dei contenuti lesivi imponendo, al  titolare del trattamento o  al  gestore  del sito internet o del social media, la rimozione entro 48 ore di qualsiasi contenuto dannoso.

Nonostante siano stati fatti importanti passi in avanti nella tutela delle vittime del Cyber bullismo rimane ancora di fondamentale importanza la prevenzione: Educare i minori a prestare attenzione a ciò che pubblicano, mantenere segrete le loro password, non esporsi in comportamenti potenzialmente lesivi oltre a imparare come gestire la situazione e senza alimentare questo drammatico circolo vizioso.

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