Avete mai sentito parlare di Trust?

Il Trust è un’obbligazione fiduciaria di Common Law ed è disciplinata dai diversi ordinamenti che appartengono a questo sistema in maniera più o meno uniforme. Nei paesi di Civil Law, come l’Italia, il Trust è riconosciuto dalla Convenzione dell’Aja, ma rimane un elemento estraneo sia sotto un profilo giuridico, sia culturale.

Malta è un ordinamento ibrido di Civil Law, con elementi rilevanti di Common Law, ad esempio in ambito societario e, appunto, nella disciplina del Trust, ed ha il vantaggio di aver adattato il proprio Codice Civile all’istituto del Trust, disciplinato principalmente dal Trust and Trustee Act. Uno strumento perfettamente inserito nel proprio ordinamento, ben regolamentato e che non può essere utilizzato per coprire operazioni illecite, pena la sua nullità. Si tratta di uno strumento particolarmente indicato per la tutela e la gestione patrimoniale.

Con un Trust, un disponente (“settlor”) trasferisce la titolarità di un qualunque bene trasferibile (immobili, quote societarie, diritti etc.) ad un “trustee”, a favore di uno o più beneficiari o classi di beneficiari determinati o determinabili (e.g. gli eredi, i creditori, i partecipanti ad una riunione, i nascituri etc.).

Il Trust non è un’entità giuridica e non ha personalità. Il Trust è il nome dato all’istituto appena descritto (trasferimento della titolarità dal settlor al trustee a beneficio non del trustee, bensì del beneficiario), pertanto sarebbe più corretto discutere di “cessione di beni in trust”, piuttosto che di “costituzione di un trust”, così come di “attività svolta dal trustee”, piuttosto che “attività del Trust”.

Quali sono i possibili impieghi di un Trust? A solo titolo di esempio un Trust può essere utilizzato per i seguenti fini:

• Segregazione patrimoniale;

• Tutela dei creditori e del debitore (purché non contra legem e non oggetto di revocatoria);

• Successioni (purché non contra legem) e passaggio generazionale;

• Mantenimento di una partecipazione societaria nel tempo (la partecipazione non si diluisce e il trustee vota in blocco);

• Risoluzione di problemi di divorzio (i coniugi mettono in trust a beneficio degli eredi o di chi dei due vincerà la controversia i beni contesi e possono quindi proseguire l’iter di divorzio);

• Tutela di soggetti incapaci, minori, prodighi, malati, affetti da ludopatie e simili;

• Garanzie (e.g. mortgage) facilmente escutibili;

Il soggetto che gestirà i beni sarà il trustee il quale, secondo il diritto maltese, è un soggetto regolamentato, con severi obblighi di rendicontazione, professionalità e di segregazione del proprio patrimonio da quello affidatogli in trust.

Qualora siate interessati a questo istituto, non esitate a contattarci per avere maggiori informazioni circa le possibilità di utilizzo, la normativa applicabile ed una valutazione se sia o meno opportuno indirizzarsi verso questo strumento.

® Euroleges