Essere soggetti ad una sanzione comminata in un paese diverso dal proprio ha spesso comportato l’impunità del soggetto contravventore. Basti fare l’esempio delle sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada, spesse volte non eseguite nei confronti dei soggetti stranieri.

Garantire un elevato livello di sicurezza all’interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione Europea richiede la certezza dell’applicazione delle sanzioni derivanti dalla commissione di crimini e violazione delle norme amministrative.

Con questo scopo, nel febbraio 2005 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 214/GAI, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Ciò consente a un’autorità giudiziaria o amministrativa di trasmettere una sanzione pecuniaria direttamente all’autorità di un altro paese dell’Unione Europea al fine di far riconoscere ed eseguire tale sanzione senza ulteriori formalità. La procedura si applica qualora venga inflitta una sanzione ad una persona non residente nel paese dell’UE in cui il reato o l’infrazione è stata commessa, la quale, non avendo pagato l’ammenda lasci il territorio di tale paese.

Ai fini della decisione quadro, per «decisione» si intende una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica.

La decisione quadro quindi si applica a tutte le infrazioni che possono prevedere sanzioni pecuniarie. Vengono inoltre aboliti i controlli sulla doppia punibilità (cioè quando un’infrazione sia riconosciuta ai sensi della legge sia del paese della decisione sia di quello di esecuzione) relativamente a 39 infrazioni tra cui:

– Infrazioni al codice della strada;
– partecipazione ad un’organizzazione criminale;
– terrorismo;
– tratta di esseri umani, traffico di armi e di veicoli rubati;
– truffa;
– stupro.

Il paese dell’UE cui viene trasmessa la decisione può rifiutarsi di renderla esecutiva solamente in un numero limitato di casi.

Ad eccezione della Grecia, tutti i paesi dell’Unione Europea hanno recepito la decisione quadro. Il processo di implementazione in Irlanda è ancora in corso ma dovrebbe essere terminato entro la fine dell’anno 2017. L’Italia ha adottato la decisione con il Decreto Legislativo del 15 febbraio 2016, entrato in vigore il 27 marzo 2016.

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